Responsabile per le lesioni accadute al minore disabile, se insegnante e bidello non sono presenti in aula.

La Corte di Cassazione, con la sentenza della sez. III, 02.10.2019, n. 9347, ha chiarito che, a prescindere da quali siano le attività e gli obblighi previsti dal mansionario, l'assistente alla persona può essere considerato responsabile per le lesioni riportate accidentalmente da un soggetto minore e disabile se la situazione di fatto era tale da far sorgere una posizione di garanzia a tutela del soggetto più debole.

In particolare, nel caso considerato dalla pronuncia, il minore, ipovedente e non autonomo nei movimenti, si era arrampicato su dei cubi di gomma di grandi dimensioni posti sotto la finestra ed era caduto dall'altezza di tre metri. Tuttavia, le sue condizioni di salute non gli consentivano di porre in essere movimenti rapidi ed imprevedibili tali da sfuggire al generico controllo che qualsivoglia adulto avrebbe potuto esercitare nei suoi confronti. Per tale motivo la Corte non ha condiviso le argomentazioni difensive secondo cui la sorveglianza del minore non rientrasse tra le mansioni e gli obblighi dell'assistente alla persona, rilevando come la posizione di garanzia derivi o da un'investitura formale o da una situazione di fatto e che il predetto soggetto, essendo l'unico rimasto in aula con il bambino, al pari di qualsiasi adulto, avrebbe dovuto prestare le cautele per impedire l'evento.

 

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