Inutili le obiezioni proposte dall’Azienda sanitaria provinciale. Confermato in Cassazione il diritto del lavoratore ad ottenere un adeguato ristoro economico
Risarcito il dirigente medico adibito, in modo continuativo ed ininterrotto, a turni di reperibilità eccedenti i dieci mensili.
Per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito di regola dalla contrattazione collettiva, i Giudici precisano che deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva, senza che per i dirigenti medici essa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato. L' Azienda sanitaria provinciale ha da pagare al dirigente medico, in forza presso il reparto di Chirurgia di una struttura ospedaliera, una somma pari a 120 euro, detratto quanto già ricevuto a titolo di retribuzione dal lavoratore, per ogni turno prestato in eccedenza rispetto al limite delle dieci ore mensili, nel periodo 2004 - 2014, a titolo di risarcimento del danno.
Per inchiodare l'Azienda sanitaria provinciale alle proprie responsabilità, i giudici chiariscono, infine, che lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, specie laddove non bilanciato – nel caso di turni festivi – da riposi compensativi, ben può comportare la sottoposizione del dipendente a notevole stress psicofisico, con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della vita privata e di relazione, con conseguente risarcimento in favore del lavoratore penalizzato dalla condotta del datore di lavoro. (Cass. civ., sez. lav., ord., 4 gennaio 2024, n. 244)