La cassazione riepiloga tutti i presupposti per procedere all'adozione di un soggetto maggiorenne e le differenze rispetto all'adozione dei minorenni.


Con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione ricorda che «per procedere all’adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell’adottante e dell’adottando, soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e di quello dell’adottando non separati legalmente, nonché dei figli maggiorenni dell’adottante, quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all’adozione; il Tribunale può ugualmente pronunciare l’adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dell’assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell’adottante».
Nell’adozione di persone maggiori di età, inoltre, al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell’interesse della persona dell’adottando, «né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l’adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti». L’art. 298 comma 2 stabilisce poi che, «finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il consenso»; e questa Corte ha affermato che, «nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli articoli 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell’adottante o dell’adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della Corte d’appello in Sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale» (Cass. n. 1133/1988). Quindi, dopo la sentenza del Tribunale che pronuncia l’adozione, la revoca del consenso, dell’adottante o dell’adottando, è irrilevante in quanto è già intervenuta la sentenza di adozione, costitutiva dello status (Cass. civ., sez. I, ord., 12 febbraio 2024, n. 3766).