Secondo la Corte di Cassazione gli interventi successivi e conseguenti a quello non correttamente eseguito non costituiscono una causa da sé sola sufficiente a determinare l’evento dannoso. Invero, tali interventi sono situazioni pregiudizievoli che si sono innescate a seguito del primo intervento.
La vicenda in esame si concentra sui danni causati a una paziente a seguito di un intervento chirurgico. A seguito di tale intervento la ricorrente si era dovuto sottoporre a ulteriori interventi che si erano rivelati non risolutivi, ma dai quali erano sorte delle complicazioni tra cui anche uno stato ansioso depressivo. La Corte di Appello di Roma, adita su ricorso del chirurgo responsabile dell'operazione, ha respinto l'appello contro la decisione del giudice di primo grado che lo aveva condannato insieme alla struttura ospedaliera. Per il giudice di primo grado, così come per i giudici di appello, il medico chirurgo e la struttura presso la quale aveva operato erano solidalmente responsabili per il risarcimento del danno patito dalla paziente. Il medico, quindi, ha proposto ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza, n. 4277 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente a pagare le spese legali. Nell’esaminare i motivi di ricorso, i Giudici di legittimità si soffermano soprattutto sul ragionamento effettuato dal giudice di merito che, secondo quanto emerso dagli atti, aveva ritenuto il medico responsabile non solo di imperizia ma anche di negligenza. Sottolineano i Giudici che «ai fini della limitazione della responsabilità prevista da tale disposizione [art. 2236 c.c.], non rileva l'astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida». A tal proposito la sentenza di merito ha riscontrato una condotta tenuta dal medico non solo imperita, ma anche negligente e, sempre in base ai rilievi tecnici, il chirurgo non aveva riscontrato alcuna difficoltà tecnica a fronte di condizioni personali della paziente preesistenti l’operazione primaria.
Per quanto riguarda l'importanza causale dei successivi interventi sanitari, la Corte rileva che i giudici di appello avevano accertato il carattere sia negligente che imperito dell’intervento eseguito e che dal quale erano sorte delle lesioni lamentate poi dalla paziente. Continuano ancora i Giudici rilevando che il collegio di appello aveva ritenuto che «a causa della non corretta esecuzione dell'intervento […] [la paziente] si era dovuta sottoporre ai successivi interventi, i quali, lungi dall'integrare cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento dannoso […] costituivano, a loro volta, eventi pregiudizievoli da esso innescato e, pur avendo determinato ulteriori complicanze, non avevano reciso il legame causale del primo intervento con i postumi finali e le connesse conseguenze risarcibili». (Cass. civ., ord., n. 4277 del 2024)
Bari info@professionediritto.it +39 080 9674419
RESPONSABILITÀ MEDICA E DANNO IATROGENO INDIRETTO
ULTIME NOTIZIE
FOCUS
It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.